Concetti Generali

 

LEGGE 210/92 e LEGGE 229/05

INFORMAZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DI INDENNIZZI E RISARCIMENTI

 

PREMESSA

 

Ruolo prioritario della consequenzialità temporale confermata clinicamente nel rapporto causale fra vaccinazione ed eventi avversi già noti e riconosciuti come tali nella letteratura scientifica
(Dr. Dario Miedico, medico legale)

 

Troppo spesso, pur di negare il ruolo causale delle vaccinazioni in molte reazioni avverse da vaccino, specie nelle forme di encefalite o di reazioni autoimmuni, molti consulenti avanzano ipotesi assolutamente indimostrate e non verificatisi a fronte di una successione temporale ravvicinata e prevista dalla letteratura scientifica e un altrettanto dato certo (insorgenza ravvicinata di una patologia encefalitica).

Occorre inoltre sottolineare che queste eventualità – conseguenze negative di vaccinazioni – ben difficilmente sono attribuibili in via di assoluta certezza o di elevata probabilità alla vaccinazione stessa, ma resta sempre anche in ambito clinico il dubbio di una certezza di nesso eziologico o anche di una elevata probabilità di rapporto.

In clinica però, e lo dimostrano tutte le attestazioni che si sono susseguite nel tempo da parte di vari specialisti, è sufficiente il dato di fatto che sia stata attuata una certa pratica, dimostrato soprattutto su base epidemiologico-statistica, nel nostro caso la vaccinazione, e che sia poi comparsa in un tempo altrettanto definito su base epidemiologica una patologia correlabile alla stessa, perché venga riconosciuto un nesso eziopatogenetico.

Sarà un nesso sostenuto da probabilità più o meno elevata che, comunque, se ha rilievo e validità sul piano clinico, non si vede perché non debba averla, non essendo possibile altro tipo di valenza causale, anche sul piano giuridico.

Pretendere, in una materia piuttosto incerta e relativamente alla quale le conoscenze cliniche attuali sono ancora molto limitate, un nesso eziologico di certezza o di alta probabilità è, ad avviso del sottoscritto, pretesa impossibile, ciò che giuridicamente va sotto il nome di probativa diabolica. Risponde per contro ad un atteggiamento di buon senso pratico.

Resta il fatto che degli ipotizzati possibili momenti causali, il più delle volte, nessuno risulta essersi concretamente verificato, mentre ciò che è certo, come già detto, è che quasi sempre il piccolo a suo tempo sottoposto a vaccinazione, a distanza di tempo molto ravvicinato, ha sviluppato una patologia clinica identificata dalla letteratura scientifica come reazione avversa a vaccino.

Il ritardo della diagnosi di danno encefalico da vaccinazione è quasi sempre la risultante di una mancata consapevolezza di queste complicanze nella popolazione generale, ma anche e molto nei medici, perché la letteratura scientifica è sempre stata piuttosto scarna al riguardo e forse anche reticente per non indurre panico nelle popolazioni e quindi non ridurre il numero della popolazione che viene sottoposta a vaccinazione.

Voler quindi negare, o rendere solo scarsamente probabile, un nesso eziologico tra vaccinazione ed encefalopatia della popolazione che viene sottoposta a vaccinazione, è francamente una forzatura, se non altro per il buon motivo che, quasi sempre, non è dimostrabile, ma neanche dimostrabile in via di possibilità o di altrettanto scarsa probabilità un’altra patogenesi.

Il cosiddetto criterio di esclusione di altre cause rappresenta un criterio ulteriore, oltre al criterio temporale e il criterio di efficienza lesiva del vaccino e il criterio topografico circa la sede della lesione utilizzabile in ambito medico-legale e anche medico-giuridico e non si comprende perché, nel caso specifico, non debba essere utilizzato portando alla conclusione che esiste la ragionevole sicurezza per attribuire il danno alla vaccinazione.

 

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